
Semplificazione e digitalizzazione nella gestione degli equipaggi: cosa cambia con la L. 182/2025
La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Comando Generale Capitanerie di Porto – Guardia Costiera) chiarisce gli indirizzi applicativi uniformi dopo l’entrata in vigore della Legge 2 dicembre 2025 n. 182, che introduce modifiche al Codice della Navigazione per rendere più snelli e digitali i processi amministrativi legati ad arruolamento e gestione equipaggi.
Queste innovazioni non sono solo “burocrazia”: per imprese armatoriali, marittimi, cooperative e filiere portuali significano tempi più rapidi, meno duplicazioni tra porti diversi, e una gestione più coerente con una blue economy moderna.
Perché questa riforma è rilevante per la blue economy
La blue economy si basa su filiere operative ad alta intensità regolatoria (navigazione, pesca, servizi portuali, trasporto marittimo, manutenzione offshore). La riforma si colloca nel percorso di:
- digitalizzazione dei procedimenti;
- standardizzazione delle prassi;
- razionalizzazione delle competenze delle Autorità marittime.
Impatto pratico: meno frammentazione, maggiore prevedibilità e potenziale riduzione dei costi amministrativi per le imprese.
Le principali novità: cosa cambia, in concreto
1) Imbarco/sbarco su più unità e gestione comunicazioni (art. 172-bis Cod. Nav.)
Per marittimi arruolati con patto espresso di prestare servizio su più unità della stessa impresa armatoriale, l’Autorità Marittima competente può autorizzare l’estensione dell’annotazione di imbarco/sbarco sul ruolo equipaggio o sulla licenza anche in caso di trasbordo tra navi della stessa flotta.
Obblighi dell’armatore (dopo autorizzazione):
- comunicare quotidianamente la composizione effettiva dell’equipaggio e variazioni;
- trasmettere settimanalmente l’orario di lavoro effettivo (con copia digitale della tabella e pagine del registro).
👉 Valore “innovazione”: un’autorizzazione può valere su più porti/rade nazionali, riducendo richieste ripetitive.
2) Forma dei contratti di arruolamento (artt. 328 e 331 Cod. Nav.)
Le Autorità Marittime riceveranno esclusivamente:
- il contratto del comandante stipulato per atto pubblico, in porto o nei casi previsti dalla nuova formulazione art. 328.
Resta possibile arruolare il comandante con dichiarazione resa all’Autorità del porto o consolare, trasmessa in formato elettronico e con successiva accettazione digitale presso il porto d’imbarco.
Per i membri dell’equipaggio (diversi dal comandante) e personale tecnico/servizi complementari:
- contratti scritti, stipulati dal comandante o armatore/procuratore;
- sottoscrizione anche da testimoni (non necessariamente marittimi);
- devono essere conservati tra i documenti di bordo e non saranno ricevuti/regolarizzati dall’Autorità marittima. CIRCOLARE-173770-modifiche-Codi…
👉 Questo punto è essenziale anche per HR marittimo e compliance aziendale: più centralità della documentazione di bordo.
3) Annotazioni sul ruolo equipaggio o licenza: più responsabilità al comandante
Il contratto del comandante deve essere annotato sul ruolo equipaggio o licenza dall’Autorità competente del porto di stazionamento. Se la nave è all’estero, l’annotazione può avvenire presso Autorità consolare o primo porto di approdo con tali autorità.
Per gli altri membri dell’equipaggio:
- l’annotazione sul ruolo/licenza viene eseguita dal comandante apponendo le informazioni prescritte;
- il “timbro d’ufficio” va inteso come “timbro nave”.
4) Libretti di navigazione: cosa resta in capo all’Autorità
L’attività demandata al personale dell’Autorità Marittima resta quella di:
- vidimazione basata su evidenze documentali (contratto; estratto giornale nautico; lettera/base di sbarco con dati tecnici).
Nota operativa:
- l’annotazione sul libretto deve essere effettuata prima del successivo imbarco.
5) Sbarco per malattia e infortunio: aggiornamento procedurale
Il comandante annota lo sbarco per malattia/infortunio su ruolo equipaggio (firma + timbro nave) e su libretto di navigazione, da presentare all’Autorità del porto dove si è aperta la malattia/infortunio, insieme ai formulari previsti.
Cosa significa per imprese della blue economy (armatori, operatori portuali, filiere tecniche)
Opportunità concrete:
- meno duplicazioni tra Autorità/porti diversi;
- più digitalizzazione documentale;
- chiarezza operativa e standardizzazione;
- maggiore autonomia del comandante nella gestione “amministrativa” dell’equipaggio.
Attenzioni (rischi):
- aumentano i punti di controllo sulla corretta conservazione documentale a bordo;
- compliance contrattuale e gestione dati equipaggio diventano un asse strategico.
Checklist operativa (pronta per aziende)
Se operi nel settore marittimo (o in filiere collegate), ha senso avviare una mini-revisione interna:
- aggiornare procedure HR/crew management;
- aggiornare format contrattuali e protocolli firme digitali;
- definire standard documentazione “da tenere a bordo”;
- definire flusso di comunicazione quotidiano/settimanale previsto per art. 172-bis.
