Glossario

Ittiturismo

Per ittiturismo si intendono le attività, connesse a quella di pesca professionale, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori in forma singola, associata o societaria, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, indicate nell’articolo 2 del D.Lgs. 4/2012.

Acquacoltura

Con il termine acquacoltura si definisce quell’insieme di attività umane, distinte dalla pesca, finalizzate alla produzione controllata di organismi acquatici. In tal senso, con riferimento al prodotto che se ne trae, si parla, più specificatamente, di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura. E’ un’attività in costante sviluppo ed evoluzione in termini di processo e di prodotti, con un’attenzione particolare al rispetto per l’ambiente e alla qualità dei prodotti e si presenta come una valida alternativa per far fronte alla crescente domanda di prodotti ittici.

Pesca delle vongole

La pesca delle vongole è effettuata da particolari imbarcazioni chiamate “Vongolari” munite di un attrezzo metallico denominato draga idraulica. I banchi di vongole si trovano nella fascia costiera su fondali sabbiosi e/o sabbioso-fangosi entro una profondità di circa 10-12 metri, ossia entro 1,5 miglia nautiche. La struttura dell’attrezzo consta di una gabbia di tondini di ferro collocata su due pattini laterali, dotata di una lama all’imboccatura e di una serie di ugelli disposti su più file nei pressi dell’imboccatura stessa. Durante la pesca l’attrezzo viene trainato a marcia indietro permettendo la penetrazione della lama nel sedimento, azione che è facilitata dall’acqua espulsa a pressione dagli ugelli. Ogni calata ha una durata di 10-20 minuti e con l’ausilio dei verricello è possibile issare a prua la draga e riversare il pescato in vasche di raccolta in acciaio.

Piccola pesca

La piccola pesca, ovvero la pesca artigianale, è per definizione quella effettuata dalle imbarcazioni non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda. Le dimensioni del natante permettono di essere operativi con costi di investimento e di esercizio contenuti. L’impossibilita di spingersi oltre le 20 miglia dalla costa, inoltre, fa sì che le capacita di pesca, lavorazione, conservazione e stivaggio del prodotto non siano neanche lontanamente paragonabili e a quelle delle grandi barche. Gli attrezzi impiegati dalla piccola pesca sono soprattutto reti da posta, nasse e palangari.

Strascico

Le imbarcazioni che svolgono queste attività sono molto diverse per dimensioni, da quelle più piccole, di 7-10 m di lunghezza (che esercitano tale attività entro le 6 – 12 miglia nautiche dalla costa, “pesca costiera locale”), a quelle più grandi, dai 10 ai 27 m (che esercitano l’attività entro le 20 – 40 miglia nautiche, “pesca costiera ravvicinata”). Variabili sono i tempi per raggiungere l’area di pesca, cosi come la durata delle calate che, ad esempio con le reti a strascico, va da 1 a 4 ore. In un anno, mediamente, le giornate di pesca sono 130 – 140. Normalmente il personale impiegato varia a seconda della dimensione della barca: 1 persona sulle barche piccole (di lunghezza circa inferiore ai 10 m), 2 persone su quelle medie (10 – 16 m), da 3 a 6 persone su quelle più grandi. La pesca prevede, una volta raggiunta l’area di pesca, il calo della rete, a cui fa seguito il calo dei divergenti (due attrezzi metallici o in legno, di forma rettangolare od ovoidale che servono a mantenere aperta la bocca della rete) e dei cavi di traino, di lunghezza variabile a seconda di diversi fattori, tra cui la profondità.

Pescaturismo

(In conformità all’articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96)

Con il termine Pescaturismo si intendono le attività connesse all’attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste, esercitate da imprenditori ittici in forma singola, associata o societaria, consistenti nell’imbarco sulle navi da pesca di persone non appartenenti all’equipaggio, per finalità turistico-ricreative e di divulgazione della cultura del mare. 2. Nell’ambito del Pescaturismo sono consentiti: a) la navigazione costiera ravvicinata, fino al limite delle venti miglia, con illustrazione delle caratteristiche ambientali, biologiche, morfologiche e storico-culturali del mare e delle coste; b) lo svolgimento di attività dimostrative di pesca, mediante l’impiego esclusivo di reti ed attrezzi da posta; c) lo svolgimento, a bordo o a terra in spazi dedicati situati all’interno o in prossimità di porti e approdi, di iniziative didattico-informative sui prodotti ittici e sui sistemi di pesca locali; d) l’attuazione di attività ricreative, ludiche, sportive; e) altre iniziative comunque finalizzate ad accrescere e valorizzare la cultura del mare e la conoscenza dei prodotti della pesca.

D.M. 13 aprile 1999, n. 293.

Regolamento recante norme in materia di disciplina dell’attività di pescaturismo, in attuazione
dell’art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

Somministrazione pasti durante l’attività di pescaturismo e ittiturismo

Le attività di Pescaturismo e di Ittiturismo possono essere accompagnate dallo svolgimento di ulteriori iniziative connesse, a condizione che l’insieme delle attività complementari non faccia perno su quelle principali. Le ulteriori iniziative possono consistere nella prima lavorazione del prodotto ittico pescato direttamente, nella conservazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione di esso, nella promozione e valorizzazione del proprio pescato anche attraverso la preparazione di pasti, secondo le tradizioni locali, basati sui prodotti ittici freschi. Nel Pescaturismo l’eventuale somministrazione di pasti ha come destinatari prevalenti i partecipanti alle attività dimostrative, e può avvenire a bordo o a terra nell’abitazione propria del pescatore. Nel caso dell’Ittiturismo, la somministrazione dei pasti ha come destinatari prevalenti i soggetti ospitati, e si svolge presso le strutture nella disponibilità dell’azienda ittituristica. Per la somministrazione dei pasti le imprese esercenti il Pescaturismo o l’Ittiturismo possono utilizzare anche risorse ittiche fresche non prelevate nell’esercizio diretto della pesca, purché in misura minoritaria rispetto a quelle, e di provenienza circoscritta ad imbarcazioni iscritte nello stesso Compartimento marittimo. E’ consentito includere, purché in misura non prevalente rispetto al prodotto ittico, anche altri alimenti tipici abruzzesi, ed in particolare quelli di cui alla legge regionale 20 ottobre 2010, n. 42 recante “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”. Tutte le strutture a terra dedicate all’Ittiturismo o connesse al Pescaturismo devono essere ubicate in Comuni costieri. E’ consentito, allo scopo di rendere più agevole l’apprendimento o la conoscenza della cultura marittima del territorio, allestire piccoli musei della pesca, laboratori informativi o didattici, gestiti direttamente dai pescatori o da loro familiari anche in forma associata.

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